Storia della Filosofia del Diritto
Tratta il lungo percorso storico-filosofico del Diritto.

"Il diritto è il modo in cui si organizza la coesistenza tra gli uomini; è fatto di norme che regolano il comportamento intersoggettivo".
A partire da questa definizione, il nostro dirigente scolastico, prof. Franco Raimondo Barbabella, ha condotto una lezione sul percorso storico del diritto, affrontato dal punto di vista filosofico.
In tale percorso possiamo individuare quattro concezioni fondamentali:
1. Il diritto positivo fondato su quello naturale, eterno, immobile e necessario;
2. Il diritto fondato sulla morale;
3. Il diritto come "forza";
4. Il diritto come tecnica sociale.
1. Il diritto naturale è quella istanza connaturata nell'uomo, che si pone come archetipo, come forma originaria costante, non modificabile, tale da garantire un modello razionale di società.
Il diritto positivo è, viceversa, quello sancito dall'autorità storicamente e giuridicamente costituita; come tale, per quanto possa cercare di coincidere il più possibile con quello naturale, proprio perché "artificiale" non avrà mai un carattere di perfezione.
Il giusnaturalismo considera il diritto naturale il fondamento del diritto positivo; tale corrente di pensiero va dai Sofisti, attraverso Platone, Aristotele, lo Stoicismo, fino alla cultura cristiana medioevale.
I Sofisti sono i primi a considerare il diritto naturale come valido strumento da contrapporre alle convenzioni delle società dell'epoca.
Platone vede il diritto come metodo positivo (imposto dall'alto) atto a facilitare la convivenza e a realizzare scopi comuni.
Aristotele intende il diritto come strumento di giustizia, tale da creare e conservare la felicità della comunità. La felicità così intesa coincide con il senso di una coesistenza giusta, ovvero razionale. Anche gli Stoici sostengono che il diritto è espressione di giustizia come razionalità insita nell'uomo. Sappiamo quanto la cultura stoica abbia influenzato quella romana; dirà Cicerone: "Il fondamento di ogni diritto è la vera legge", là dove legge è conforme a natura, è dunque retta ragione. Anche Seneca ribadisce la implicita idea di giustizia nel diritto naturale fondato sulla razionalità propria di tutti gli individui.
Tra i Padri della Chiesa, Sant'Agostino ritiene che il diritto naturale sia basato sull'istinto: forza innata, situata naturalmente nel "cuore" degli uomini; una forza -in questo senso- che rappresenta l'impronta di Dio in noi.
Riassumendo: secondo il giusnaturalismo antico, il diritto naturale è il fondamento e il modello originario di ogni diritto positivo; è eterno e immutabile e dunque perfetto, per questo deve essere tenuto sempre presente dai politici e dai giuristi che ad esso devono adeguare le leggi storiche.
Il diciassettesimo secolo rappresenta un momento storico di grandi cambiamenti, che influiscono notevolmente sulla cultura rimodellandone in qualche modo concezioni e teorie.
È l'età in cui le guerre di religione hanno maturato idee di tolleranza, ma in cui il realismo politico ha, di contro, maturato l'affermazione dello Stato come espressione di forza e di egemonia. Il giusnaturalismo moderno è l'interpretazione giuridico-filosofica delle istanze maturate in questo contesto. Se per il giusnaturalismo antico, il diritto naturale è la via che permette alla comunità la realizzazione di una dimensione di perfezione pari a quella dell'ordine cosmico (in virtù della razionalità comune a tutti gli individui), per il giusnaturalismo moderno, il diritto naturale è la tecnica razionale ad uso di una coerente convivenza. U.Grozio, nel "De jure belli ac pacis", pone il diritto naturale sullo stesso piano della scienza matematica (ricordiamo che il 1600 è l'età di Cartesio: anche per lui, la matematica è il linguaggio privilegiato per indagare razionalmente il mondo).
La madre del diritto è la stessa natura razionale dell'uomo: questa condurrebbe comunque alla coesistenza, anche se nessun uomo avesse bisogno degli altri. Paradossalmente, il diritto ci sarebbe anche se non ci fosse Dio; in questo senso assume una connotazione di trascendenza e di valore assoluto.
Come vediamo, anche Grozio ritrova le fondamenta del diritto positivo nella ragione umana che, come la matematica, ha princìpi eterni, immutabili e dunque infallibili; da ciò si sviluppa una società -se non perfetta- almeno perfettibile.
Dopo di lui, Hobbes nel "De Cive", sostiene il diritto naturale, sì, fondato sulla ragione, ma questa risulta, a suo avviso, imperfetta e fallibile.
Il diritto positivo che ne deriva, è, a sua volta, ambiguo: infatti, chi giudica della sua validità, è il singolo, e dunque la ragione individuale (non quella universale, astratta, cartesiana) che abbiamo detto essere fallace. "Si deve ricercare la pace quando si può avere, se no ci si prepara alla guerra", dice ancora il filosofo inglese; a significare che le leggi hanno prevalentemente un carattere utilitaristico al fine di una convivenza ragionevole o comunque ragionevolmente pacifica.
2. Il primo a separare diritto e morale è Leibniz, nel senso che la moralità appartiene alla sfera privata del "cuore", il diritto alla esteriorità, ovvero agli obblighi verso gli altri.
Anche Kant distingue tra legalità e moralità: intende la prima come accordo di un'azione con la legge (quella sancita da un'autorità costituita), senza riferimento all'intenzione di chi la compie; la seconda, come azione conforme alla legge, ma che trova la sua motivazione nel dovere (imperativo categorico), nella coscienza. Da ciò, derivano i fondamenti dell'etica kantiana: il carattere primario della norma morale (che è l'unica conforme alla ragione universale); il carattere esteriore e dunque imperfetto del diritto positivo.
3. La teoria del diritto come "forza" presuppone l'identificazione dello stesso con la sanzione: la caratteristica della coercizione diventa garanzia dell'osservanza delle leggi.
Il diritto, in questo senso, si configura come l'espressione di una struttura giuridica- all'interno di uno Stato politicamente determinato- in cui non è contemplata la libertà come volere individuale, anzi questa viene intesa come arbitrio e dunque in contrapposizione al potere.
Questa è la posizione di Hegel: costui, identificando il diritto con lo Stato (incarnazione dello spirito di un popolo) ritiene che la libertà del singolo si configuri come l'obbedienza cieca e indiscussa alle leggi.
4. Le teorie formaliste ritengono che il meccanismo giuridico debba prescindere dall'idea di giustizia, ovvero da qualcosa di trascendente e di assoluto. Il diritto è uno strumento pratico per regolare la vita associata e, come tale, va valutato per la sua efficienza.
Tale efficienza, secondo alcuni esponenti di questa corrente, è data dalla coerenza della struttura dell'apparato legislativo: all'interno di ogni singola norma, così come tra le varie norme. Secondo altri, il diritto è un "comando indirizzato da un essere intelligente ad un altro essere intelligente". Come vediamo, la legge positiva si ripropone sia come espressione della razionalità umana, sia come tecnica a fini utilitaristici: in ogni caso, la sua caratterizzazione principale sembra essere quella di costituire uno strumento funzionale ad una convivenza ragionevole.
Su una posizione diversa si pone J.Rawls. Nel testo "Una teoria della giustizia", egli scrive che un sistema giuridico non dovrebbe mai prescindere dalla giustizia, da lui intesa come possibilità per le istituzioni di garantire la libertà individuale senza ledere quella degli altri. Uno Stato che si reggesse esclusivamente sull'utilitarismo, e cioè sulle buone opportunità per pochi sacrificando gli interessi di tutti, ammetterebbe la disuguaglianza sociale e sarebbe pertanto iniquo; in questo modo, anche l'apparato legislativo svilirebbe la sua stessa natura, venendo meno all'idea di giustizia in esso implicita.